Come gestire il FIR digitale in caso di indisponibilità del RENTRI

Modalità operative da adottare quando i servizi RENTRI o la connettività non sono disponibili, garantendo continuità nella tracciabilità dei rifiuti.

Quadro normativo

Il 6 febbraio 2026 è entrato in vigore il Decreto Direttoriale n. 25, emanato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), che disciplina le modalità operative per la gestione del formulario rifiuti in formato digitale (FIR digitale o XFIR) nei casi in cui i servizi della piattaforma RENTRI non siano accessibili. L’obiettivo del decreto è semplice ma fondamentale: garantire che le operazioni di trasporto e gestione dei rifiuti non si blocchino mai, nemmeno in presenza di guasti tecnici o problemi di connessione.

Cosa prevede il Decreto

Il Decreto Direttoriale n. 25/2026 disciplina due scenari distinti di indisponibilità, a ciascuno dei quali corrisponde un allegato tecnico con procedure operative specifiche:

  • Il sistema RENTRI non funziona (Allegato 1)
  • RENTRI è operativo, ma l’operatore non riesce ad accedervi per problemi di connettività Internet o di autenticazione digitale come SPID o CIE (Allegato 2)

Questa distinzione è fondamentale: non si tratta solo di una differenza formale, ma di due percorsi operativi con adempimenti, documentazione e responsabilità differenti. Riconoscere in quale delle due situazioni ci si trova è il primo passo per agire correttamente.

ℹ️  Nota bene: Le procedure di emergenza non si attivano mai in modo automatico o su iniziativa del singolo operatore. Diventano operative solo a seguito di una comunicazione ufficiale pubblicata nella sezione “Avvisi” del portale www.rentri.gov.it o, in alternativa, sul portale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Mancata disponibilità dei servizi RENTRI (Allegato 1)

L’Allegato 1 si applica quando i servizi centrali della piattaforma RENTRI non risultano disponibili per guasti o eventi imprevedibili non riconducibili a interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. La Direzione generale Economia Circolare e Bonifiche (ECB) comunica ufficialmente l’apertura e la chiusura di questi eventi tramite la sezione “Avvisi” del portale.

Le 8 ipotesi operative coperte dall’Allegato 1 riguardano l’impossibilità di:

  1. Vidimare digitalmente il FIR
  2. Emettere il FIR digitale
  3. Firmare digitalmente il FIR
  4. Integrare il FIR digitale durante il trasporto
  5. Integrare il FIR digitale in fase di accettazione da parte del destinatario
  6. Trasmettere al RENTRI i dati del FIR digitale
  7. Restituire al produttore/detentore e al trasportatore la copia completa del FIR digitale
  8. Scaricare il certificato di firma remota RENTRI o configurare i dispositivi mobili

Cosa deve fare l’operatore:

  • È consentito emettere il FIR in formato cartaceo, utilizzando i modelli previsti dal D.M. 4 aprile 2023, n. 59
  • Il trasporto deve essere accompagnato da una stampa del FIR digitale (secondo il formato previsto), ove disponibile
  • Le modalità operative di emergenza restano attive sino al primo giorno lavorativo successivo a quello in cui la Direzione generale Economia Circolare e Bonifiche (ECB) comunica la chiusura dell’evento
  • Gli operatori hanno facoltà di riprendere le modalità ordinarie a partire dal giorno successivo alla comunicazione di ripristino

Mancata connettività o problemi di autenticazione digitale (Allegato 2)

L’Allegato 2 riguarda invece i casi in cui il problema non è sul server RENTRI, ma sul fronte dell’operatore: assenza di connessione Internet, impossibilità di autenticarsi tramite SPID o CIE, oppure qualsiasi altra causa esterna non dipendente da negligenza o scarsa manutenzione.

Questo scenario si applica quando l’indisponibilità impedisce:

  • La vidimazione, emissione o firma del FIR digitale
  • L’integrazione del FIR digitale durante il trasporto
  • L’integrazione in fase di accettazione da parte del destinatarioati.
  • La trasmissione al RENTRI dei dati o la restituzione della copia completa

Cosa deve fare l’operatore:

  1. Emissione del FIR cartaceo: è consentito ricorrere al FIR in formato cartaceo, gestito secondo le regole dell’art. 6 del D.M. 59/2023.
  2. Annotazione obbligatoria nel FIR: nel campo “annotazioni” del formulario cartaceo deve essere riportata la seguente dicitura esatta: FIR emesso in modalità cartacea ai sensi di quanto previsto dall’Allegato 2 al Decreto Direttoriale ECB n. 25 del 5.2.2026
  3. Compilazione della dichiarazione di indisponibilità: l’operatore deve compilare l’apposita dichiarazione di indisponibilità temporanea della connettività Internet riportata in Appendice all’Allegato 2. Il documento deve includere:
    • Nome, cognome e codice fiscale del sottoscrittore
    • Ruolo (rappresentante dell’operatore o incaricato)
    • Descrizione dell’evento di indisponibilità e dei tentativi di ripristino effettuati
  4. Invio PEC: la dichiarazione deve essere trasmessa via PEC all’indirizzo dit.rentri@pec.it entro il primo giorno lavorativo successivo alla cessazione dell’indisponibilità.
  5. Conservazione della documentazione Qualora richiesto in sede di ispezioni o verifiche, l’operatore deve garantire in qualunque momento la possibilità di riproduzione della dichiarazione e la verifica della corrispondenza con quanto trasmesso al RENTRI.

💡Consiglio pratico: Per ridurre il rischio operativo derivante da eventuali problemi di connettività, il decreto suggerisce espressamente agli operatori di dotarsi anticipatamente di un quantitativo proporzionale di FIR cartacei bianchi vidimati da compilare manualmente in caso di necessità.

Termini per la chiusura del ciclo di vita del FIR in emergenza

Sia per l’Allegato 1 sia per l’Allegato 2, il decreto stabilisce che gli operatori possono trasmettere i dati al RENTRI e restituire la copia completa del FIR entro il primo giorno lavorativo successivo alla chiusura dell’evento di indisponibilità, anche se tale termine risulta successivo alle scadenze ordinariamente previste. Il sistema RENTRI conserverà traccia della data di trasmissione, a tutela dell’operatore in caso di eventuali controlli.

Conclusioni

Il Decreto Direttoriale n. 25/2026 fornisce un quadro operativo chiaro e strutturato per affrontare gli imprevisti tecnici legati alla digitalizzazione del FIR. La tracciabilità dei rifiuti non si interrompe mai: cambia soltanto la modalità operativa, secondo regole precise e verificabili.

Per le imprese questo decreto ha implicazioni concrete: è necessario aggiornare le procedure interne, formare il personale sulle due casistiche previste e predisporre in anticipo i materiali necessari per operare in emergenza (FIR cartacei vidimati, template della dichiarazione di indisponibilità).

Affidarsi a un gestionale integrato con RENTRI può fare la differenza: riduce il rischio di errore, semplifica la gestione ordinaria e aiuta l’operatore a muoversi con sicurezza anche nei momenti di disservizio. Noi di Waste Manager siamo a tua disposizione per supportarti in ogni fase della gestione dei rifiuti, dalla compliance normativa all’operatività quotidiana.

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