Nuovo FIR 2025

Nuovo FIR 2025: guida operativa, scadenze e accorgimenti per una compilazione impeccabile

La rivoluzione tracciata dal Decreto Ministeriale n. 59 del 2023 è ormai alle porte: dal 13/02/2025 il vecchio formulario lascia il passo al nuovo modello e, un anno più tardi, l’obbligo di digitalizzazione farà definitivamente decollare il sistema telematico R.E.N.T.Ri. Chi produce, trasporta o gestisce rifiuti non ha più margine per rinviare: occorrono procedure rodate già nella fase transitoria cartacea.

Questa guida pratica accompagna passo dopo passo nella compilazione del Nuovo FIR, sciogliendo i dubbi che ruotano intorno ai campi più delicati, alle firme fisiche o elettroniche e alle tempistiche. Un itinerario operativo che mette in fila scadenze, responsabilità e controlli, con l’obiettivo di ridurre gli errori e prevenire sanzioni.

Panoramica e scadenze essenziali per il nuovo FIR

Date operative: cartaceo vs digitale

La prima data da incidere sul calendario è 13/02/2025: da quel giovedì mattina, in qualunque cantiere o impianto italiano, dovrà circolare esclusivamente la versione cartacea del Formulario di Identificazione dei Rifiuti aggiornata al nuovo schema. Il vecchio modulo non potrà più essere vidimato né dalla Camera di Commercio né dagli sportelli MASE. Il secondo snodo è fissato al 13/02/2026: scatta l’obbligo del modello digitale, con vidimazione digitale sul portale R.E.N.T.Ri e interoperabilità immediata fra software gestionali e banca dati statale.

Fra le due date, in un arco di dodici mesi, resta valida un’unica parola d’ordine: coerenza. Chi compila il FIR deve verificare che la copia cartacea rispetti le istruzioni del 3 marzo 2025 emanate dal MASE. Stesso principio per la numerazione: il codice progressivo – ad esempio “ZGBVC 000003 CT” – deve essere generato dal gestionale certificato e riportato identico su tutti i fogli.

Scaglioni di iscrizione al RENTRI per soggetti coinvolti

L’adesione al RENTRi non scatta in blocco: il Ministero ha fissato tre turni per diluire l’affluenza sul portale. Dal 15/12/2024 al 13/02/2025 devono iscriversi impianti di trattamento, trasportatori, commercianti, consorzi e produttori con oltre 50 dipendenti. Segue il secondo scaglione – 15/06/2025 – 14/08/2025 – rivolto ai produttori con una forza lavoro compresa fra 11 e 50 addetti. Ultimo appello dal 15/12/2025 al 13/02/2026: micro-aziende fino a 10 dipendenti e ogni altro operatore residuale. Chi rientra nelle categorie dei rifiuti pericolosi dovrà, dal primo giorno utile, provvedere anche alla trasmissione telematica del FIR.

Guida pratica campo per campo del nuovo modello FIR

Prima sezione: campi 1–5 (produttore, detentore, destinatario, trasportatore, intermediario)

La prima pagina del nuovo modulo concentra le informazioni anagrafiche principali. Nel campo 1 inserisci i dati completi del produttore: ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, sede e codice EER del rifiuto, perché la responsabilità origina da qui. Se il rifiuto si trova fisicamente altrove, passa al campo 2 – detentore – lasciando il primo in bianco: i due spazi sono alternativi, mai cumulativi.

Il campo 3 fotografa il punto di arrivo: nome dell’impianto, indirizzo e tipologia di operazione (D o R). Controlla che l’autorizzazione dell’impianto sia valida e coerente con la quantità dichiarata. Al campo 4 trovi il trasportatore: oltre alla ragione sociale, va indicato il numero di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali, prerequisito di legittimità al viaggio. Novità assoluta, il campo 5 cattura l’intermediario o commerciante senza detenzione: serve a rendere trasparente l’organizzazione logistica, soprattutto quando gli accordi di smaltimento passano da broker esterni.

Seconda e terza sezione: campi 6–11 (caratteristiche, firme, conducente, inizio trasporto)

Dal campo 6 in poi si entra nel cuore tecnico. Occorrono: codice EER, stato fisico (polvere, fanghi, liquidi), quantità in kg o litri, eventuali classi di pericolo. Una compilazione imprecisa su questo riquadro compromette sia la tracciabilità sia l’assicurazione; perciò confronta sempre la scheda tecnica.

Il campo 7 pretende la firma – autografa o elettronica – del produttore/detentore: con quello scarabocchio egli dichiara la veridicità di quanto scritto. Subito dopo, campo 8: nome e cognome del conducente, targa del veicolo e del rimorchio. Passare oltre senza controllare patente e carta di circolazione significa esporsi a multe in caso di posto di blocco. Il cronometro scatta al campo 9, data e ora di partenza, che devono combaciare con il numero progressivo e con la vidimazione digitale (o fisica) apposta in alto.

Il campo 10 resta volutamente in bianco: la micro-raccolta è in attesa di nuove istruzioni, quindi: si emette un FIR per ogni singolo produttore e luogo di prelievo. Ultimo step della prima pagina, il campo 11: la firma del conducente certifica la presa in carico materiale del rifiuto prima che il mezzo lasci il piazzale.

Sezioni speciali: trasbordo, sosta tecnica, secondo destinatario, intermodalità

Secondo foglio: campi 13–17

Il secondo foglio diventa operativo solo quando l’itinerario non è lineare.
Nel campo 13 va segnalato un trasbordo parziale: ad esempio, una parte del carico passa su un secondo automezzo mantenendo lo stesso destinatario.
Al campo 14 si indica invece il trasbordo totale, con firma del nuovo trasportatore e relative targhe.
Il campo 15 documenta le soste tecniche: luogo, data, ora di inizio e fine. Così la catena della responsabilità resta ininterrotta.

Non manca il campo 16 per il secondo destinatario: utile quando l’impianto iniziale accetta solo una frazione del rifiuto e il residuo prosegue altrove.
Chiusura con il campo 17 “annotazioni” dove confluiscono informazioni supplementari, dal peso verificato in discarica alle circostanze eccezionali che possono emergere durante il viaggio.

Allegato per trasporto intermodale: quando e come usarlo

Se il tragitto mescola camion, treno o nave, occorre compilare il terzo modulo allegato per l’intermodalità. Non basta barrare una casella: serve indicare, in ordine cronologico, i diversi vettori e i punti di presa in carico. Il confine fra trasbordo e intermodale è chiaro: nel primo caso il mezzo rimane lo stesso tipo (un camion su un altro camion), nel secondo si cambia modalità di trasporto. Il documento va firmato da ciascun operatore entro il momento del passaggio, così che il tracciato telematico del RENTRi possa essere aggiornato in tempo reale.

Firma, vidimazione e uso dei timbri: cartaceo vs digitale

Firme elettroniche nel FIR digitale

Dal 13/02/2026 il FIR viaggerà in forma esclusivamente elettronica: la vidimazione digitale tramite SPID o CNS sostituirà il timbro fisico della Camera di Commercio. Il portale R.E.N.T.Ri metterà a disposizione firma elettronica avanzata per tutti i soggetti ed effettuerà un controllo automatico del numero progressivo. La raccomandazione è chiara: abilitare i referenti aziendali con largo anticipo e testare la compatibilità dei propri software con l’API ministeriale. Waste Manager è perfettamente compatibile.

Uso dei timbri su FIR cartaceo (nota MASE 3/3/2025)

Per chi resta nei dodici mesi di transizione, la nota ministeriale del 3 marzo 2025 legittima l’uso di timbri pre-compilati, ma solo se riportano ogni dato obbligatorio: ragione sociale, sede, partita IVA, codice EER e numero Albo. Vietato applicare timbri incompleti o privi di firma autografa: la sanzione corre dai 1.600 ai 9.300 euro.

Il consiglio operativo? Fare un collaudo interno: prova di timbratura, confronto con la griglia campi e con le specifiche del MASE prima di mandare il camion in strada.

Registri di carico e scarico: campo 'Registro' e tempistiche

Quando compilare 'Registro' e limite 10 giorni lavorativi

Il numero di annotazione del registro cronologico di carico e scarico trova casa nello spazio “Registro” della prima pagina. Va inserito soltanto dopo che, rientrato il viaggio, l’operatore ha aggiornato il registro entro i canonici 10 giorni lavorativi. Scordarsi di farlo o sbagliare il numero significa creare disallineamenti con le future verifiche del R.E.N.T.Ri. Suggerimento pratico: prendi l’abitudine di fissare un promemoria in calendario il giorno stesso dello scarico.

Esenzioni e gestione nel FIR digitale

Ci sono soggetti, come i piccoli cantieri sotto soglia, che non sono obbligati a tenere il registro: nel loro FIR cartaceo basta barrare “NO”. Nel modello digitale, invece, il campo “Registro” scompare se gestisci l’intero ciclo tramite la piattaforma ministeriale. In ogni caso, controlla sul profilo aziendale del R.E.N.T.Ri che l’esenzione sia correttamente impostata, perché un flag errato può impedire l’invio telematico del formulario.

Obblighi RENTRI e casi particolari (rifiuti pericolosi)

Chi deve iscriversi e quando

La tabella di marcia non ammette deroghe: impianti, trasportatori e grandi produttori hanno la dead-line del 13/02/2025. Chi rientra nel secondo e terzo scaglione dovrà rispettare le finestre estive e invernali indicate. Fallire l’iscrizione significa non poter vidimare né il nuovo FIR cartaceo né quello digitale, perché il numero progressivo generato dal portale è il lasciapassare per la filiera.

Obbligo trasmissione FIR per rifiuti pericolosi

Fin dal primo giorno di registrazione, i movimenti di rifiuti pericolosi dovranno essere comunicati telematicamente al RENTRi. Il sistema chiederà un file XML conforme, emesso dal gestionale aziendale o caricato manualmente, con allegato il PDF del FIR. L’operatività potrà essere quasi istantanea: l’interfaccia controllerà coerenza di campo 6, classi di pericolo, firma del destinatario in campo 12 e quadratura con numero di registro.

Aggiungi qui il testo Controlli finali, errori frequenti e verifiche operative titolo

Cosa non compilare (es. campo 10) e cosa verificare prima della partenza

I refusi più comuni nascono dalla fretta. Ricorda: il campo 10 resta vuoto finché il MASE non pubblicherà le regole definitive sulla microraccolta. Prima di mettere in moto, controlla le targhe in campo 8, la data inizio trasporto in campo 9 e la firma del conducente in campo 11. Un modulo non firmato equivale a trasporto abusivo e scatena le sanzioni più pesanti.

Verifiche da fare su vidimazione, codici EER e firme

Anche il dettaglio più piccolo può far saltare un controllo: la vidimazione deve essere leggibile, completa di sigillo o token digitale; il codice EER in campo 6 va controllato con la banca dati ministeriale; la firma del destinatario in campo 12 deve riportare data e esito (A, R, P) senza correzioni a penna. Un ultimo sguardo al registro cronologico di carico e scarico: se il movimento manca o l’annotazione sfora i 10 giorni, il rischio è un verbale salato che compromette la reputazione ambientale dell’azienda.

La transizione digitale non è solo un obbligo, ma l’opportunità di snellire burocrazia e controlli. Preparare ora procedure e personale, verificare l’iscrizione ai tre scaglioni RENTRi e testare l’interoperabilità del gestionale significa arrivare al 13/02/2026 con un vantaggio competitivo, riducendo al minimo gli stop di produzione e i costi nascosti delle non conformità.

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